RIMBORSO ACCISE SULL’ENERGIA ELETTRICA PER LE AZIENDE
NIENTE PIU’ SCONTI ALLO STATO
RIMBORSO ACCISE SULL’ENERGIA ELETTRICA PER LE AZIENDE
– RILEVANTI GLI IMPORTI, MA BISOGNA AFFRETTARSI –
(Cassazione: incompatibile con la Direttiva 2008/118/CE l’addizionale provinciale sull’accisa dell’energia elettrica pagata sulle bollette 2010 e 2011).
Fino al 31 dicembre 2011 nelle fatture emesse dai distributori di energia elettrica per forniture non domestiche veniva addebitata l’addizionale provinciale all’accisa sui consumi fino al limite massimo di 200.000 kWh mensili. Imposta soppressa dal 1° gennaio 2012.
Il 23 ottobre 2019, con le sentenze n. 27099, 27100 e 27101 ed in esito ad un lungo iter giudiziario, la Corte di Cassazione ha affermato in via definitiva l’incompatibilità delle norme istitutive dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica con le direttive dell’unione Europea, ed in particolare con la Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 come interpretata dalla Corte di Giustizia UE.
Le sentenze hanno quindi aperto il campo alla possibilità per le aziende di richiedere il rimborso delle somme indebitamente pagate, stabilendo al tempo stesso alcuni principi fondamentali sia in merito ai rapporti tra i vari soggetti coinvolti nella vicenda (Amministrazione Finanziaria, Distributori di Energia e Clienti finali), sia con riguardo ai termini e alle condizioni dell’azione di rimborso. Due i rapporti: il primo, di natura privatistica, relativo al contratto di fornitura dell’energia elettrica tra fornitore e cliente finale; il secondo, di natura tributaria, tra il fornitore medesimo e l’Amministrazione Finanziaria. L’azienda che ha pagato l’imposta dovrà pertanto rivolgersi al proprio fornitore (ad esempio l’Enel). Sarà poi quest’ultimo ad agire nei confronti dello Stato ai fini della rivalsa.
Il vantaggio per il cliente finale è che potrà avvalersi del termine di prescrizione decennale dell’azione. Per ottenere il rimborso sarà con tutta probabilità necessario (eventualmente stabilendo con il legale un compenso in percentuale) citare in giudizio il fornitore, non essendovi modo per quest’ultimo di definire in via stragiudiziale la controversia se non al prezzo di perdere la possibilità di rivalersi sullo Stato. L’art. 14, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504/95 subordina infatti l’azione di rivalsa alla pronuncia di una sentenza definitiva di condanna del fornitore al rimborso dell’imposta nei confronti del cliente finale.
Attenzione! Per non perdere il diritto al rimborso di quanto pagato nel biennio 2010/2011 è fondamentale inviare immediatamente alle società distributrici di energia elettrica la richiesta di rimborso, che consentirà di interrompere la prescrizione. Gli importi in gioco sono rilevanti, e consigliamo quindi di verificare in tempi rapidissimi le fatture di fornitura dell’energia elettrica ricevute in tale biennio.
Avv. Luigi Ciocca
Avv. Gian Battista Comotti
Avv. Eros Bosco